STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

GLI AVOLESI NEL MONDO E.T.S.”

Art. 1  Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione culturale avente la seguente denominazione: Gli Avolesi nel Mondo ETS, da ora in avanti denominata “Associazione”, con durata illimitata.

Art. 2  Sede

L’Associazione ha la sede in Avola, attualmente in via Felice Orsini n.3. Resta ferma la possibilità di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio di Avola, nonché di istituire sedi secondarie altrove.

Art. 3  Scopo, finalità, attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

In particolare l’Associazione ha lo scopo di mantenere vivi i legami culturali tra i residenti in Avola e coloro i quali si trovano fuori dalla città natia, nonché di ravvivare la memoria di quelli che li hanno preceduti.

L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore

L’Associazione si fa anche promotrice di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

  • l’istituzione  di un “libro d’oro” nel quale dovranno essere inseriti i cittadini benemeriti accompagnati da brevi cenni biografici;
  • l’istituzione di un libro “un pensiero per i nostri cari” nel quale ricordare la memoria delle persone che ci hanno precedute;
  • l’istituzione di un apposito comitato per l’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • la tutela, promozione e valorizzazione di tutto ciò che è relativo agli aspetti artistici e storici della città di Avola;
  • l’istituzione di un comitato di medici con lo scopo di controllare e monitorare, in casi e periodi particolari, la salute dei cittadini, anche a mezzo esami gratuiti;
  • lo sviluppo della cultura musicale con l’organizzazione e la realizzazione di concerti;
  • la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
  • la tutela dei diritti civili;
  • la valorizzazione della villetta comunale del Palazzo di Città e della villa comunale di P.zza Regina Margherita collocandovi busti marmorei dei cittadini illustri, indicati da un comitato;
  • l’istituzione di premi da assegnare a ragazzi, di età non superiore a 15 anni, che si siano distinti per particolari meriti sociali e culturali;
  • l’istituzione di premi “l’uomo o la donna dell’anno” da assegnare a cittadini che si siano distinti per particolari meriti sociali e culturali;
  • l’istituzione di borse di studio da assegnare agli studenti della quinta classe della scuola primaria che svolgano, in seguito a concorso specifico, il miglior tema riguardante la storia di Avola dalle origini ai nostri giorni;
  • l’istituzione di Borse di Studio per studenti delle scuole medie, inferiori e superiori, riguardanti temi all’uopo indicati.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni economico-finanziarie occorrenti, immobiliari e/o mobiliari, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati, aprire conti correnti (bancari e postali) ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria a nome dell’Associazione. Potrà ricevere lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili, nonché contributi sia da privati sia da enti pubblici. Infine, l’Associazione potrà affiliarsi o associarsi ad altre associazioni locali, nazionali e/o internazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività sociali con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono farne parte i cittadini avolesi residenti e no, i loro discendenti in linea retta e collaterale, gli affini, nonché i simpatizzanti dell’associazione e gli associati onorari.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare, per il tramite del Presidente dell’Associazione, al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.

Art. 5 Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo entro il 1° semestre dell’anno sociale;

Gli associati in regola con il versamento dei contributi dovuti, possono avere la qualifica di:

  1. ordinari: coloro che, avendo i requisiti richiesti, ne facciano esplicita domanda;
  2. ordinari junior: gli associati di età inferiore degli anni diciotto che non hanno diritto di voto in seno all’assemblea;
  3. benemeriti: coloro che contribuiranno all’Associazione con importi superiori al contributo ordinario.

Art. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7  Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo;
  • il Comitato dei Probiviri;
  • il Revisore Legale dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8  L’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati all’Associazione. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero all’indirizzo di posta elettronica che ciascun associato ha indicato al momento dell’iscrizione. L’avviso di convocazione dovrà, anche, essere pubblicato sul sito web dell’Associazione.

L’Assemblea elegge all’inizio di ogni seduta un presidente a presiedere i lavori ed un segretario verbalizzante.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Nelle elezioni per le cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero dei voti.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9  Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 10  Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9 – tra i quali è compreso il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere – eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per due mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno quattro volte all’anno. E’ convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo  tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Art. 11  Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica per un triennio, come il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, le relative mansioni saranno esercitate dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età.

Art. 12 Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha la diretta responsabilità dell’Ufficio di Segreteria dell’Associazione, coadiuvato nell’ambito dell’Ufficio di Segreteria anche da associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo; in particolare tra i suoi principali compiti vi sono i seguenti:

  • redige e cura la conservazione dei verbali degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Comitato dei Probiviri e Organo di Controllo;
  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati in collaborazione con il Tesoriere;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente avendo cura di eseguire i seguenti compiti:

  • predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ciascun anno solare,e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno solare;
  • provvede alla tenuta dei registri contabili e della contabilità dell’organizzazione, nonché, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisioni del Consiglio.

Art. 13 L’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è composto da tre persone, nominate dall’Assemblea degli Associati, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 19. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Il Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri si compone di tre associati nominati dall’assemblea. Ha il compito di comporre amichevolmente qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra gli associati e l’associazione, nonché di interpretare, se richiesto, le norme dello statuto. Il Comitato giudicherà ex bono et aequo in via irrituale e senza formalità di procedura.

Art. 15 Revisore Legale dei Conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 16 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 I Beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 Bilancio di Esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20 Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

D.R.S. n. 369 del 20/04/2020 / Servizio 6 – Albi gestione e vigilanza

Decreta

Art. 1 – L’Associazione “Gli Avolesi nel Mondo ETS” con sede in Avola (SR) in via F. Orsini n. 3, C.F. 92010850896, avente come Rappresentante Legale la Sig.ra Schirinà Maria Grazia, è iscritta al n.2276 nelle Sezioni C) Socio-Culturale ed educativa e D) Ambientale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato, previste dall’art. 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

Art. 2 – L’associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiamo carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stesso Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

Art. 3 – L’Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti artt. 4 e 8 u.c. della citata L.r. n. 22/1994 nonchè agli adempimenti di cui all’allegato “C” del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l’altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

Art. 4 – Precisato che l’iscrizione del registro non esenta l’organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla leggi per lo svolgimento dell’attività che intende realizzare;

Art. 5 – Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo,

Il Dirigente

Dott. Antonino Maggio

Decreta

Art. 1 – L’Associazione “Gli Avolesi nel Mondo ETS” con sede in Avola (SR) in via F. Orsini n. 3, C.F. 92010850896, avente come Rappresentante Legale la Sig.ra Schirinà Maria Grazia, è iscritta al n.2276 nelle Sezioni C) Socio-Culturale ed educativa e D) Ambientale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato, previste dall’art. 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

Art. 2 – L’associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiamo carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stesso Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

Art. 3 – L’Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti artt. 4 e 8 u.c. della citata L.r. n. 22/1994 nonchè agli adempimenti di cui all’allegato “C” del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l’altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

Art. 4 – Precisato che l’iscrizione del registro non esenta l’organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla leggi per lo svolgimento dell’attività che intende realizzare;

Art. 5 – Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo,

Il Dirigente

Dott. Antonino Maggio

IL VECCHIO STATUTO

Art. 1  Costituzione e Denominazione

E’ costituita una associazione culturale denominata “Gli Avolesi nel Mondo” – ASCAM

Art. 2  Sede

L’Associazione ha la sede in Avola, attualmente in via Napoli n.1. Resta ferma la possibilità di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio di Avola, nonché di istituire sedi secondarie altrove.

Art. 3  Scopi

L’Associazione è senza fine di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e mantenere vivi i legami culturali tra i residenti in Avola e coloro i quali si trovano fuori dalla città natia, nonché di ravvivare la memoria di quelli che li hanno preceduto. Tale obiettivo verrà perseguito creando strumenti di collegamento costante con  i residenti: riviste periodiche, notiziari, calendari, bollettini periodici per domande ed offerte di lavoro e tutte quelle iniziative che si rendano utili al perseguimento dell’obiettivo. L’Associazione si prefigge, inoltre, la realizzazione di molteplici attività culturali da svolgersi in Avola per il raggiungimento delle finalità principali, quali:

  • l’istituzione  di un “libro d’oro” nel quale dovranno essere inseriti i cittadini benemeriti accompagnati da brevi cenni biografici;
  • l’istituzione di un libro “un pensiero per i nostri cari” nel quale ricordare la memoria delle persone che ci hanno precedute;
  • l’istituzione di un apposito comitato per l’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • l’assolvimento e lo sviluppo di attività dirette alla beneficenza;
  • la tutela, promozione e valorizzazione di tutto ciò che è relativo agli aspetti artistici e storici della città di Avola;
  • l’istituzione di un comitato di medici con lo scopo di controllare e monitorare, in casi e periodi particolari, la salute dei cittadini, anche a mezzo esami gratuiti;
  • lo sviluppo della cultura musicale con l’organizzazione e la realizzazione di concerti;
  • lo sviluppo della cultura per lo sport organizzando manifestazioni sportive;
  • la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
  • la tutela dei diritti civili;
  • la valorizzazione della villetta comunale del palazzo di Città allogandovi i busti marmorei dei cittadini illustri, indicati da un comitato;
  • l’istituzione di premi da assegnare ai ragazzi, di età non superiore a 15 anni, che verranno segnalati dalle parrocchie e/o dai consigli di quartiere, che si siano impegnati nelle attività di volontariato a favore delle persone indigenti;
  • l’istituzione di premi “l’uomo o la donna dell’anno” da assegnare a quei cittadini che verranno segnalati dalle parrocchie e/o dai consigli di quartiere per  essersi impegnati nelle attività di volontariato a favore delle persone indigenti;
  • l’istituzione di borse di studio da assegnare a gli studenti di 5^ elementare che svolgano, in seguito a concorso specifico, il miglior tema riguardante la storia di Avola dalle origini ai nostri giorni;
  • L’istituzione di Borse di Studio per studenti delle scuole medie, inferiori e superiori, riguardanti lo stesso tema. Per il conseguimento di quanto sopra indicato l’associazione potrà compiere tutte le operazioni economico-finanziarie occorrenti, immobiliari e/o mobiliari, potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e/o privati, aprire conti correnti (bancari e postali) ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria a nome dell’associazione. Potrà ricevere lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili, nonché contributi sia da privati che da enti pubblici. Infine, l’associazione potrà affiliarsi o associarsi ad altre associazioni locali, nazionali e/o internazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 4  Obblighi

L’Associazione ha l’obbligo di perseguire in via principale fini di utilità sociale. lo svolgimento di eventuali attività connesse, la cui coincidenza dovrà essere marginale e non prevalente, deve avere lo scopo di fornire i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

E’ fatto divieto assoluto di distribuire, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell’organizzazione.

Gli utili o  gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione di attività istituzionali o di attività direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’assemblea con la maggioranza stabilita all’art. 10 nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

il patrimonio netto dell’associazione, risultante dalla liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre associazioni culturali senza fine di lucro o per finalità di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5  Associati

Il numero degli associati è illimitato. Il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformemente disciplinate.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 lett h) del D.Lgs. n. 460 del 14.12.1997.

Possono farne parte i cittadini avolesi residenti e non, i loro discendenti, in linea retta e collaterale, gli affini, nonché i simpatizzanti dell’associazione e gli associati onorari.

Possono far parte dell’associazione tutte le persone che ne facciano richiesta che condividano gli scopi e che ne accettino lo Statuto. Sull’ammissibilità delle domande decide a maggioranza assoluta l’organo di cui all’art. 13.

Lo status di associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità, morosità e per sopravvenuta incompatibilità accertata e dichiarata dall’organo di cui all’art. 13.

Gli associati in regola con il versamento dei contributi dovuti, possono avere la qualifica di:

  1. fondatori: coloro i quali hanno approvato lo statuto e sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione;
  2. onorari: coloro che fanno parte del Comitato d’Onore;
  3. ordinari: coloro che, avendo i requisiti richiesti, ne facciano esplicita domanda;
  4. benemeriti: coloro che contribuiranno all’associazione con importi superiori al contributo ordinario.

L’associato onorario può essere proposto dal Comitato d’Onore o da almeno 50 associati. La proposta è sottoposta all’approvazione dell’assemblea con la maggioranza prevista dal presente Statuto.

Gli associati di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi sociali.

I soci hanno l’obbligo di osservare le norme statutarie nonché le delibere assembleari ed i regolamenti interni.

Gli associati hanno l’obbligo di collaborare con l’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali per cui essa è stata costituita.

Gli associati, per dirimere eventuali dissidi fra gli stessi o con l’amministrazione, possono rivolgersi per la soluzione de problemi insorti al Collegio dei probiviri.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, l’associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato mediante delega scritta della quale deve farsi menzione ne verbale assembleare e che deve essere conservata agli atti dell’associazione. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Il Presidente del Comitato di Gestione e coordinamento e i presidenti degli altri comitati non possono ricevere deleghe degli assenti.

Art. 6  Divieti

E’ fatto divieto assoluto agli associati di coinvolgere l’associazione, direttamente o indirettamente in attività diverse da quelle previste dal presente Statuto. Al controllo provvederà il Comitato di cui all’art. 16.

Art. 7  Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale è posto a carico del Comitato di cui all’art. 13.

Art. 8  Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  • dai contribuiti dei soci;
  • da eventuali contributi o donazioni di beni mobili ed immobili da parte di Enti Pubblici e/o privati, persone fisiche e giuridiche;
  • da beni mobili o immobili acquistati dall’associazione;
  • dagli avanzi netti di gestione.

Art. 9  Gli organi Sociali

Sono Organi Sociali:

  1. l’assemblea degli associati;
  2. il Comitato d’Onore;
  3. il Comitato di Gestione e coordinamento;
  4. il Presidente del Comitato di Gestione;
  5. il Collegio Sindacale;
  6. il Comitato di Controllo;
  7. il Comitato dei Probiviri;
  8. i Comitati per le Attività Istituzionali.

Art. 10  Assemblea

L’assemblea è costituita dagli associati in regola con il versamento del contributo ordinario annuale e che siano iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci. E’ convocata dal Presidente del Comitato di Gestione e coordinamento nella sede sociale  o in un locale idoneo preventivamente indicato, sito nel comune di Avola.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:

  • per l’approvazione del bilancio;
  • per la nomina delle cariche sociali;
  • per stabilire l’eventuale compenso dei collaboratori e dei sindaci;
  • per trattare ogni altro argomento all’ordine del giorno;
  • per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge, ma può anche essere convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno metà dei soci.

L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso contenente l’elenco delle materie da trattare. L’avviso sarà affisso presso i locali sociali in modo da rendere edotti gli associati, ed in casi particolari può essere spedito per raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero potranno essere  utilizzati tutti gli strumenti (fax, telegramma, manifesti murali, rivista o notiziario dell’associazione, ecc.) che permettano il raggiungimento dello scopo. Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data e l’ora della eventuale seconda convocazione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti  o rappresentati.

Nelle elezioni per le cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero dei voti. Le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell’associazione, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza, richiesta dall’art. 21 terzo comma c.c., degli iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi prima del giorno fissato per l’assemblea che dovrà deliberare lo scioglimento. La medesima maggioranza è richiesta tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 Il funzionamento amministrativo

Il funzionamento amministrativo dell’associazione, del comitato di coordinamento e di gestione e dei comitati istituiti per le varie attività, sarà disciplinato da appositi regolamenti da compilarsi a cura dei responsabili di ogni comitato. I regolamenti saranno comunicati all’Assemblea degli associati che potrà apportarvi variazioni o aggiunte.

Art. 12 Il Comitato d’Onore

Del Comitato d’Onore fanno parte di diritto:

  • i cittadini Deputati e Senatori del Parlamento nazionale e regionale ed i Sindaci;
  • i magistrati sia della magistratura ordinaria che amministrativa;
  • i cittadini di chiara fama cooptati, con voto unanime, dai componenti del comitato;
  • i cittadini a cui siano state conferite, per meriti eccezionali nel campo della cultura e delle varie attività umane, medaglie al valore da parte di organi istituzionali dello Stato e di organizzazioni nazionali ed internazionali.

Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta dei comitati costituiti o dell’assemblea, può dare pareri, non vincolanti, in merito all’attività o alle iniziative dell’Associazione.

Art. 13 Il Comitato di Gestione e di coordinamento

Il Comitato di Gestione e di coordinamento è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette associati nominati dall’assemblea. Non possono farne parte i Presidenti dei Comitati. Il Presidente del Comitato viene eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta prevista dall’art. 10 del presente statuto. Il vice-presidente viene eletto a maggioranza dai componenti del comitato. Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Presidente rappresenta l’associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale, previo parere motivato dei componenti del comitato, e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni statutarie o per legge, sono riservati all’assemblea degli associati. Il Presidente, nei limiti del suo mandato, rappresenta legalmente l’associazione. Il Comitato su proposta del Presidente può nominare un vice-presidente. Il Presidente o chi ne fa le veci può convocare il Comitato tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci componenti o dal Collegio sindacale ove esista.

La convocazione viene effettuata nei modi di legge o nei modi (fax, fonogramma, telegramma, ecc.) che ne assicurano la certezza dello scopo. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni a voto palese, a parità di voti prevale quello del presidente.

L’incarico ricoperto dai componenti del Comitato è essenzialmente gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente del Comitato di Gestione e coordinamento ha la rappresentanza e la firma sociale. Esegue le delibere dell’Assemblea  e del Comitato, vigila sul buon funzionamento dei comitati, propone al comitato di gestione e all’assemblea i provvedimenti ritenuti necessari al raggiungimento delle finalità dell’associazione nel rispetto delle norme statutarie e di quelle relative agli Enti senza fine di lucro. Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente, le mansioni spettano al Vice-presidente, e nel caso di assenza o impedimento di entrambi, al componente del comitato più anziano.

Art. 15 Il collegio sindacale

Il collegio sindacale ove esistente è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea fra gli associati regolarmente iscritti e che siano in regola con il pagamento del contributo ordinario annuale. Essi resteranno in carica per due anni e sono sempre rieleggibili. I sindaci hanno le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 16 Comitato di Controllo

Il comitato di controllo è composto da n. 5 membri ed è nominato dall’assemblea degli associati e, al suo interno, eleggerà il suo Presidente.

Il comitato ha la funzione di evitare che l’associazione devii la sua attività dai fini istituzionali per cui è stata costituita.

In caso di deviazioni che possano compromettere o snaturare le finalità della stessa, il comitato denuncerà i fatti all’assemblea degli associati che delibererà in merito.

Art. 17 Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri si compone di tre associati nominati dall’assemblea. Ha il compito di comporre amichevolmente qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra gli associati e l’associazione, nonché di interpretare, se richiesto, le norme dello statuto. Il Comitato giudicherà ex bono et aequo in via irrituale e senza formalità di procedura.

Art. 18 Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non disposto e non contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed alle disposizioni legislative in tema di Enti senza fine di lucro.

Il presente Statuto costituisce l’allegato “A” ai nr. 6237/30362 Rep. dell’atto costitutivo dell’Associazione redatto in data 22 dicembre 1998 avanti al notaio Dr. Giovanni Battista